Informativa sulla trasparenza

La trasparenza è da sempre alla base della nostra filosofia commerciale.
Negli ultimi anni, per rispondere alle sempre più sentite esigenze di trasparenza da parte dei consumatori, sono stati rivisti e rafforzati dagli organi competenti gli obblighi informativi per le banche, gli intermediari finanziari ed i mediatori creditizi, con riferimento in particolare ai contratti di finanziamento.

In questa sezione sono presenti i seguenti documenti di informativa precontrattuale:

Tutti i documenti riportati in questa sezione possono essere consultati e salvati (in formato PDF) o stampati. Se non siete in possesso del plug-in per la visione dei file PDF potete scaricarlo gratuitamente

Inoltre, il sito www.monitorata.it ti permetterà di verificare se le tue entrate ed uscite mensili attuali sono compatibili con la rata che dovrai pagare.

Per ogni informazione puoi comunque chiamare il numero verde 800 689 888.


Informativa sui reclami

Per ogni problematica, domanda o richiesta di chiarimento in merito alla propria istruttoria il cliente può rivolgersi preliminarmente ai seguenti canali:

  • numero verde 800 688 525
  • e-mail: servizio.clienti@centrofin.it

Qualora permangano motivi di insoddisfazione, il cliente può presentare reclamo in forma scritta a Centro Finanziamenti S.p.A., ai seguenti recapiti:

Centro Finanziamenti S.p.A. risponderà entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
Il cliente, in caso di mancata risposta di Centro Finanziamenti entro 60 giorni o di insoddisfazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d’Italia, o fare il download della guida dalla presente pagina. In caso di controversie, in ogni caso, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il ricorso al menzionato Arbitro Bancario Finanziario vale come esperimento del procedimento di mediazione; è possibile comunque per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario).